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Nel D.P.R. n°633 del 26 ottobre 1972 e successive modifiche ed integrazioni, si prevede che tutti coloro che producono beni destinati alla vendita (quindi senza distinzioni sulla quantità) sono soggetti passivi dell’Imposta sul Valore Aggiunto, (IVA.), pertanto gli stessi sono tenuti a richiedere, entro 30 giorni dall’inizio dell’attività, all’Ufficio delle Entrate di competenza il proprio numero di partita IVA. Ribadiamo che non sono soggetti all’IVA solo coloro che producono per l’autoconsumo familiare, tutti gli altri sono tenuti,appunto, a richiedere il numero di partita IVA per cui sino ad alcuni anni fa doveva essere corrisposta annualmente una tassa di concessione governativa, recentemente soppressa. Inoltre la partita IVA riferita ad un’attività agricola (leggi apicoltura) può essere richiesta da chiunque, anche da chi lavora come dipendente presso una Pubblica Amministrazione (purché l’attività imprenditoriale agricola non sia svolta in modo prevalente rispetto all’impiego pubblico) o, ancora, c’è la possibilità, per chi possiede già una partita IVA riferita ad un’altra attività - ad es. artigianato o commercio -, di estendere la stessa all’attività agricola. Per l’agricoltura è previsto (art.34 del DPR 633/72) un regime speciale: - sono esonerati dal versamento dell’imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale, i produttori agricoli che hanno realizzato, nell’anno di esercizio,un volume d’affari non superiore a €.2.582,28 ( precedenti 5 milioni lire)
- elevato a €.7.746,85 ( precedenti 15 milioni di lire) per i produttori agricoli che esercitano la loro attività esclusivamente nei comuni montani con meno di 1000 abitanti e nelle zone con meno di 500 abitanti ricomprese negli altri comuni montani individuati dai rispettivi regolamenti legislativi regionali.
È importante quindi verificare se la sede legale della propria azienda e quindi l’esercizio esclusivo della propria attività ricade nel territorio di un comune o zona montana con queste caratteristiche. I soggetti esonerati devono conservare le fatture per dieci anni, numerando progressivamente le fatture di acquisto e le autofatture di vendita (Nota bene: in queste ultime deve essere applicata l’aliquota IVA di compensazione pari ad un importo del 9%, nel caso di cessione a terzi di miele). Se si superano i limiti, a partire dall’anno successivo, cessa l’applicazione del regime di esonero e si rientra nel regime speciale IVA per i produttori agricoli. Ricordiamo che il volume d’affari deve essere costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli compresi nella prima parte della tabella A allegata al DPR sull’IVA n. 633 del 1972. Apicoltura - Unaapi
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