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Come si diventa imprenditore agricolo? PDF Stampa E-mail
Domenica 08 Giugno 2008 14:06

L’impresa agricola, può essere considerata da un punto di vista soggettivo (relativo alla figura dell’imprenditore) ed uno oggettivo (relativo, invece, al tipo di conduzione).

Premesso che l’attività agricola si caratterizza per la disponibilità e il collegamento con un fondo, possono essere imprenditori tanto il proprietario quanto il titolare di un diritto reale o personale di godimento sullo stesso.

L’imprenditore è tout court agricolo nel caso in cui sia semplicemente proprietario o affittuario del fondo ed iscritto nei registri presso la Camera di Commercio come imprenditore agricolo; se poi esso si dedica allo svolgimento dell’attività agricola si parlerà allora di imprenditore agricolo a titolo principale o di coltivatore diretto.


L’imprenditore agricolo è colui che esercita una delle seguenti attività:

  • coltivazione del fondo
  • selvicoltura
  • allevamento di animali
  • attività connesse

La coltivazione del fondo, la selvicoltura e l’allevamento di animali sono quelle attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Si intendono connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, che abbiano a oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali. Sono da considerarsi attività connesse anche quelle dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzo prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, come le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale ovvero i servizi di ricezione e ospitalità.

Gli imprenditori agricoli, i coltivatori diretti e le società semplici esercenti attività agricola devono iscriversi nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all’art. 2188 e seguenti del codice civile. Le iscrizioni nel registro, a norma dell’articolo 2189 del codice civile, sono eseguit e su domanda sottoscritta dell’interessato. Prima di procedere all’iscrizione, l’ufficio del registro deve accertare l’autenticità della sottoscrizione e il concorso delle condizioni richieste dalla legge per l’iscrizione.


 

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